sabato, novembre 15, 2008

Avallata l'eutanasia senza il coraggio di chiamarla per nome

Ci sarà modo nei prossimi giorni di approfondi­re la valenza propriamente giuridica della sen­tenza della Cassazione sul ‘caso Eluana’. Avremo modo di verificare se l’agonia cui Eluana appare or­mai irrimediabilmente condannata sarà paragona­bile a quella, atroce per la sua lunghezza, di Terry Schiavo. Per ora limitiamoci a richiamare le obiet­tive ricadute biogiuridiche e soprattutto bioetiche di questa sentenza. Ribadisco: bioetiche e non teo­logiche, non dogmatiche, non spirituali, non reli­giose. Non perché queste ricadute non ci siano (an­zi, sono le più importanti), ma perché prima di ap­prodare al piano della teologia e della spiritualità abbiamo il dovere, come cittadini di una società lai­ca e pluralista, di soffermarci e di ragionare pacata­mente sul piano della comune ragione umana, quel piano che tutti ci accomuna, credenti e non cre­denti, quel piano che i magistrati di Cassazione han­no obiettivamente offeso. A seguito dell’iter processuale cui questa sentenza sembra aver posto fine è stato introdotto in Italia un principio che non solo non appartiene alla nostra tra­dizione giuridica, ma che ripugna alla logica stessa del diritto: quello della disponibilità della vita uma­na e soprattutto della vita umana malata. In poche parole, i magistrati hanno avallato l’eutanasia, sen­za avere il coraggio di chiamarla con il suo nome. Non è vero che il caso Eluana sia riconducibile al legitti­mo rifiuto di un trattamento sanitario: alimentare un malato non è sottoporlo a un ‘trattamento’, ma prendersi cura di lui, in una forma simbolica ben più alta di quella stessa della medicina. E comunque, il solo fatto che esista l’opinione diffusa, anche tra autorevoli medici e scienziati, secondo cui alimen­tare e idratare un malato in stato vegetativo è una forma primaria di sostegno vitale e non una terapia in senso stretto, avrebbe dovuto indurre tutti (e i giu­dici di Cassazione in primo luogo) ad adottare un cri­terio interpretativo restrittivo e non estensivo del­l’articolo 32, 2° comma, della Costituzione, che ri­conosce sì al paziente, come ormai a tutti è noto, il diritto di rifiutare trattamenti sanitari coercitivi, ma non gli dà il diritto di disporre della propria vita.


Continueremo a sentirci ripetere che con questa sentenza si è reso omaggio alla volontà di Eluana. A parte il fatto che la Cassazione ha ritenuto accet­tabili, per fornire la prova di tale volontà, testimo­nianze e indicazioni sullo stile di vita della povera ragazza che sarebbero ritenute risibili ove si doves­se accertare una volontà testamentaria di tipo pa­trimoniale (ma la vita non conta più del denaro?), si deve instancabilmente ribadire che l’autodeter­minazione non può avere rilievo quando si concre­tizza per una scelta irreversibile come quella della morte. È la vita, infatti, e non la morte l’orizzonte nel quale si colloca il diritto. Se diciamo no alla pena ca­pitale, non è perché riteniamo che non sia possibi­le che esistano criminali che la meritino, ma perché è atroce che attraverso una condanna giudiziaria il diritto si faccia strumento di morte. La Cassazione, probabilmente con serena inconsapevolezza, a tan­to invece è giunta. E ancora. Confermando che al padre di Eluana va riconosciuto il potere di ordinare la sospensione dell’alimentazione e dell’idratazione della figlia, la Cassazione ha alterato irrimediabilmente la figura del tutore, cioè di colui cui il diritto affida il compi­to di tutelare soggetti fragili, deboli, incapaci, ina­bilitati, interdetti, alla condizione però di agire sem­pre e comunque nel loro esclusivo interesse. Con­dannandola a morire di inedia, il tutore non solo sottrae a Eluana il bene della vita, ma soffoca ogni sia pur minima speranza di poter fuoriuscire da u­no stato, come quello vegetativo, che non a caso la scienza definisce ‘permanente’, non ‘irreversibile’. Né va sottaciuto il fatto che, con la sua decisione, la Cassazione ha contribuito a offuscare il concetto, già in sé estremamente complesso, di accanimento te­rapeutico, inducendo l’opinione pubblica a ritene­re ciò che non è, cioè che l’assistenza prestata a E­luana, per consentirle di sopravvivere, fosse futile, sproporzionata, indebitamente invasiva, caratte­rizzata dall’uso di tecnologie sofisticate. Non è co­sì che si rende omaggio alla verità. Ma forse l’esito più devastante di questa sentenza sarà quello simbolico: essa avallerà l’opinione a­berrante secondo la quale la sospensione dell’ali­mentazione sarebbe giustificata dal fatto che, in quanto preda di uno stato vegetativo persistente, Eluana avrebbe perso la propria dignità. È un mes­saggio devastante, oltre che colpevolmente umi­liante per i tanti altri malati in stato vegetativo (e per le loro famiglie). Nessuna malattia, nemmeno la più grave, può erodere la dignità dell’uomo, né so­spendere i suoi diritti fondamentali o incrinare il suo diritto alla vita. Che il signor Englaro, e con lui i magistrati che hanno avallato le sue richieste, ab­biano perso questa nobile e antica consapevolezza, prima che suscitare critiche o sdegno suscita un profondo dolore.

Francesco D'Agostino
Avvenire, 14/11/2008

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