venerdì, novembre 26, 2004

Dalla newsletter, molto interessante, di Stefano Borselli.

(...)
La Regione Toscana, disciplinando una materia delicata quale quella delle discriminazioni in casi di transessualismo, coglie l'occasione - in forma strettamente ideologica - per enunciati antropologici generali che non sono di competenza né di un'istanza regionale né lo sarebbero di uno stato. Per essere più netti: la legge si satura di enunciati che (volendosi antitetici ad antiche legislazioni discriminatorie sugli omosessuali di alcuni stati autoritari) si muovono sullo stesso inaccettabile terreno di uno stato etico. Essa si protende a (s)regolare integralmente la condotta umana, sotto il segno rovesciato di una legittimante libertà di, al posto del divieto.

In effetti, per tutelare la (ovvero confermare la tutela costituzionale della) «libera espressione e manifestazione del proprio orientamento sessuale e della propria identità di genere» (art. 1, comma 1), e di «assicurare percorsi di formazione e di riqualificazione alle persone che hanno mutato identità di genere» (nel successivo art. 3, comma 1), non era richiesto alcun enunciato del tipo esibito subito dopo (art. 1, comma 2): «La Regione garantisce il diritto all'autodeterminazione di ogni persona in ordine al proprio orientamento sessuale e alla propria identità di genere». Proteggere la «libera espressione» di è, infatti, altro dal postulare (inevitabilmente sui terreni antropologici e psicologici) una vera e propria autodeterminazione in ordine a.

So che l'enunciato del comma 2 può (e forse, per una parte di coloro che hanno votato la legge, si limita a) avere una accezione 'minore' e tecnica, rispetto a quanto balza agli occhi alla prima lettura. L'art.1 può significare semplicemente che, dato un orientamento e/o un'identità dei tipi indicati, il loro portatore può autodeterminarsi; resta, cioè, sovrano quanto ai conseguenti comportamenti (leciti) relazionali, relativi alla sfera sessuale e all'apparire pubblico. Ma nessuno toglie al lettore (a quello critico non meno che a quello interessato al tasso di libertà che la legge sembra promuovere) l’effetto della prima lettura, quando ritiene di cogliere un'antropologia della Regione Toscana, per cui l'orientamento sessuale sarebbe il risultato di una "autodeterminazione". D’altronde, che questa tesi esista e faccia parte delle più scontate teorie artificialiste o costruzionistiche dell'identità sessuale e di genere, è noto. Che abbia serio fondamento scientifico in qualche sede (da quelle biologiche alle psicologiche e antropologiche alle sociologiche) è francamente contestabile; né è facoltà di un'assemblea regionale sancirlo, anche se i suoi consulenti lo sostenessero. Al contrario, che l'orientamento sessuale in particolare non sia frutto di autodeterminazione (se l'espressione ha un qualche significato rigoroso) pare un'evidenza. Frutto in parte di autodeterminazione, nelle forme e limiti in cui "autodeterminazione" esiste nella condizione umana, potrà essere, eventualmente, la complessa (ri)costruzione di genere. Anche se la lettera delle Norme regionali, attentamente esplorata, può far propendere per la lettura minor, i passaggi esaminati restano ambigui e allusivi; e non si può escludere che l'intentio del legislatore abbia coltivato questa ambiguità per attirare il consenso di subculture influenti e di moda (com'è subito avvenuto).

Ma, rispetto a Giannozzo Pucci, ho prestato più attenzione all'art. 10. L'art. 10, intanto, dispone al comma 1 che le aziende USL assicurino «interventi di informazione, consulenza e sostegno per rimuovere gli ostacoli alla libertà di scelta della persona circa il proprio orientamento sessuale o la propria identità di genere». Quali siano gli ostacoli a tale «libertà di scelta» che possano essere di competenza di un'azienda sanitaria non è perspicuo; si tratta probabilmente di una perifrasi per evitare di affermare che gli stessi enti dovranno favorire con informazione e ogni altro sostegno le richieste di mutare chirurgicamente la morfologia genitale, non certo la "identità di genere" (un dato profondo il cui mutamento non può essere competenza del servizio sanitario né di alcun altro "servizio").

Ma il colmo della equivocità e un rischioso mascheramento di intenzioni e valenze è nel comma 2. Aziende USL e altre amministrazioni pubbliche opereranno per «favorire, senza pregiudizio delle diverse identità e dei diversi orientamenti sessuali, l'eguaglianza di opportunità di ogni genitore nell'assunzione di compiti di cura ed educazione dei propri figli nel rispetto dei diritti dei minori». Ora, l'enunciato principale (incisi a parte) affermerebbe in sé l'eguaglianza di opportunità dei genitori nei compiti di cura ed educazione; e potrebbe intendersi rivolto a favorire ad es. la genitorialità dei padri single. Ma l'inciso «senza pregiudizio ecc.» ha senso solo se si vuole copertamente alludere a coppie anomale rispetto a quelle propriamente eterosessuali. La legge implica, dunque, che «il confronto culturale sulle tematiche familiari» da promuovere da parte di un'amministrazione pubblica sia o possa essere quello volto a preparare l'opinione e il costume a qualsiasi "genitorialità", tipicamente quella della coppia omosessuale.

Non conosco (e non riesco ad immaginare) la discussione nei gruppi di specialisti, amministratori e politici, dove si è prodotto questo capolavoro. Certo la mia lettura deve essere stata anche di altri, se qualcuno ha ottenuto quel finale «nel rispetto dei diritti dei minori». Un enunciato di cui non si vedrebbe la necessità se si trattasse solo di sancire l'uguaglianza di opportunità dei genitori nella cura parentale, uguaglianza che è in larga misura richiesta proprio dai diritti dei minori (specialmente in caso di separazione o divorzio). Solleva invece, e costitutivamente, problemi di tutela nell'intero arco della socializzazione il caso di "genitorialità" di una coppia o "famiglia" omosessuale.

Per terminare l'esame sommario, segnalo un piccolo capolavoro anche nel comma 5 dell'art. 7. Vi si prospetta «un trattamento sanitario» destinato alla modificazione dell'«orientamento sessuale o dell'identità di genere». Che, a fronte di un trattamento sanitario, «modificazione dell’orientamento sessuale» valga qui linguisticamente da foglia di fico (chiedo perdono ai redattori) per indicare l’intervento di riassegnazione chirurgica dei caratteri genitali primari, che sarebbe stato politicamente scorretto indicare come tale, è evidente. Ma è altresì possibile che gli estensori o i loro periti abbiano voluto ignorare la distinzione/articolazione tra sessualità biologica e sessualità storico-sociale (o altra formula analoga) e considerare l'apparato genitale come un corredo variabile, un optional, della sessualità.

Aggiungo, terminando. La sola idea che, in un testo normativo, si possa attribuire al servizio sanitario l'onere quindi la capacità/facoltà di dibattere, promuovere e realizzare anche mutazioni profonde nell'identità di genere, non fa solo sorridere sui deliri di onnipotenza di un governo regionale e della sua retorica politico-amministrativa. Preoccupa, per la potenziale e temibile effettività delle disposizioni. Il testo delle Norme, già problematico per la fusione di legittime istanze di tutela dei transessuali e di non necessarie (in questa forma sistematica e solenne) «disposizioni in materia di sanità e assistenza», è stato usato infatti e, probabilmente, progettato come vettore di anticipazioni istituzionali ambiziose, che hanno ancora una volta un sicuro, e palese, bersaglio polemico nella coppia umana (come universalmente concepita) e nella famiglia (l'unica esistente). Come si è visto, infatti, nelle Norme si saldano passaggi in cui si adombra (a) l'autodeterminazione di (e non solo dato un) orientamento di genere, con altri in cui si sottintende (b) la genitorialità di ogni e qualsiasi coppia (corollario della prima affermazione di arbitrarietà e artificialità).

Mi è già avvenuto di sottolineare (su Avvenire del 5 agosto 2004) l’efficacia generatrice di ethos che una amministrazione pressoché onnipotente, perché incontrastata (anche da chi lo potrebbe: l'autorità e l'opinione cattolica, nonché la cultura laica più affinata e consapevole), ha sulle popolazioni direttamente e sulle coscienze indirettamente amministrate. Sia concesso di ripetere, di fronte a questo nuovo aborto normativo, la critica e l'allarme.

Pietro De Marco

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